Certificazione EnergeticaAttestati di certificazione
Attestati di certificazione
energetica.
ecnici specializzati ed Accreditati realizzeranno l’ Attestato di Certificazione Energetica in Lombardia.
La certificazione energetica degli edifici o di singole unità immobiliari consiste nel processo di analisi dei componenti dell’involucro di un immobile e dei suoi impianti di climatizzazione, determinando un indice di prestazione energetica (EPh), il quale fornisce una stima globale del consumo degli edifici esistenti e di nuova realizzazione (sistema involucro-impianto). In base a questo indice viene assegnata una classe energetica che rappresenta la qualità costruttiva dell’immobile e viene infine redatto l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
E’ importante sottolineare che il consumo energetico degli edifici dipende chiaramente da molti fattori quali, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo, tipo di muratura, grado di illuminazione, ore di esposizione al sole, ampiezza delle finestre, esistenza di isolamento termico nonché dalla tipologia di impianti in esso contenuti.
L’Attestato di Certificazione Energetica è obbligatorio in Lombardia nei seguenti casi:
– edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
– per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
– nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
– per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti;
– contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
– provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745;
– contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico;
– trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari;
– Annunci Commerciali per la vendita o la locazione degli immobili.
L’Attestato di Certificazione Energetica è obbligatorio in Lombardia nei seguenti casi:
– edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
– per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
– nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
– per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti;
– contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
– provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745;
– contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico;
– trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari;
– Annunci Commerciali per la vendita o la locazione degli immobili.

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